Il lavoro ripartito (anche chiamato "job-sharing") è un rapporto di lavoro
speciale, mediante il quale due lavoratori assumono l'adempimento di un'unica e identica obbligazione
lavorativa.
I lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività
lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro. Entrambi sono direttamente e personalmente responsabili
dell'adempimento dell'obbligazione. Questa forma contrattuale ha l'obiettivo di conciliare i tempi
di lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità
delle imprese e le esigenze dei lavoratori.
Destinatari:
Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i lavoratori.
Settori:
Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i datori di lavoro,
ad eccezione della pubblica amministrazione.
Durata:
Il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato.
Caratteristiche
Forma: il contratto di lavoro ripartito, a fini probatori, deve avere forma scritta e contenere
le seguenti indicazioni:
- la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori,
secondo gli accordi intercorsi e ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori
di determinare, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro o la modifica consensuale
della distribuzione dell'orario di lavoro (che deve essere comunicato al datore con cadenza
almeno settimanale, al fine di certificare le assenze);
- il luogo di lavoro, nonchè il trattamento economico e normativo spettante
a ciascun lavoratore;
- le eventuali misure di sicurezza specifiche per l'attività lavorativa svolta.
Compenso: per quanto riguarda il trattamento economico, vige il principio di parità
di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione. Il trattamento è comunque
riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita
Recesso dal contratto: in caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori,
il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altra parte, ma il datore di lavoro può
chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
o parziale. Il datore può anche rifiutare l'adempimento di un terzo soggetto.
Disciplina previdenziale: ai fini previdenziali i lavoratori ripartiti sono assimilati
ai lavoratori a tempo parziale, ma il calcolo delle prestazioni e dei contributi dovrà
essere effettuato mese per mese, salvo conguaglio in relazione all'effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa.
Scheda informativa sintetica realizzata a cura
dell'Agenzia Provinciale di Informazione per i giovani -
Coordinamento provinciale Informagiovani, luglio - agosto 2005
[Fonte: sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.welfare.gov.it]