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Tipo di contratto: lavoro ripartito

Il lavoro ripartito (anche chiamato "job-sharing") è un rapporto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa.
I lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro. Entrambi sono direttamente e personalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazione. Questa forma contrattuale ha l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori.

Destinatari:
Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i lavoratori.

Settori:
Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i datori di lavoro, ad eccezione della pubblica amministrazione.

Durata:
Il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato.

Caratteristiche
Forma: il contratto di lavoro ripartito, a fini probatori, deve avere forma scritta e contenere le seguenti indicazioni:
 - la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo gli accordi intercorsi e ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro o la modifica consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro (che deve essere comunicato al datore con cadenza almeno settimanale, al fine di certificare le assenze);
 - il luogo di lavoro, nonchè il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
 - le eventuali misure di sicurezza specifiche per l'attività lavorativa svolta.
Compenso: per quanto riguarda il trattamento economico, vige il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione. Il trattamento è comunque riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita
Recesso dal contratto: in caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altra parte, ma il datore di lavoro può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale. Il datore può anche rifiutare l'adempimento di un terzo soggetto.
Disciplina previdenziale: ai fini previdenziali i lavoratori ripartiti sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale, ma il calcolo delle prestazioni e dei contributi dovrà essere effettuato mese per mese, salvo conguaglio in relazione all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Scheda informativa sintetica realizzata a cura
dell'Agenzia Provinciale di Informazione per i giovani -
Coordinamento provinciale Informagiovani
, luglio - agosto 2005
[Fonte: sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.welfare.gov.it]

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