Portale Giovani - Vercelli e Valsesia
Tu sei in: Homepage » Lavoro » I nuovi contratti di lavoro - Riforma "Biagi" » Tipo di contratto: part-time

Tipo di contratto: part-time

Il lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all'orario di lavoro normale (full-time).
Il rapporto a tempo parziale può essere:

  • orizzontale quando la riduzione d'orario è riferita al normale orario giornaliero;
  • verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno;
  • misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale si è rivelato un valido strumento per incrementare l'occupazione di particolari categorie di lavoratori, come giovani, donne, anziani e lavoratori usciti dal mercato del lavoro. Si configura come un rapporto di lavoro stabile, non precario, che permette di soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese da una parte e di adattarsi a particolari esigenze dei lavoratori quali la conciliazione tra lavoro e famiglia.

Destinatari:
Il rapporto a tempo parziale può essere stipulato da tutti i lavoratori.

Settori:
La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica interamente a tutti i settori, anche a quello agricolo. Nel settore pubblico è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma.

Durata:
Il contratto di lavoro part-time è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Caratteristiche
Forma: deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Compenso: il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se la retribuzione, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore effettive, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo avvenga in maniera più che proporzionale.
Disciplina previdenziale: ha diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno sotto tutti gli aspetti quali la durata del periodo di ferie annuali, la durata del congedo di maternità e del congedo parentale, il trattamento della malattia e infortunio ecc.

Scheda informativa sintetica realizzata a cura
dell'Agenzia Provinciale di Informazione per i giovani -
Coordinamento provinciale Informagiovani
, luglio - agosto 2005
[Fonte: sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.welfare.gov.it]

« Precedente | Tipologie di contratto | Successivo »