Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte
da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro
o in procinto di uscirne.
Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità:
Destinatari:
- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe, studenti, pensionati;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro.
Settori:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare
ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di
lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali
improvvisi;
- impresa familiare: è possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche
nell'ambito dell'impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo.
In tal caso si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato.
NB: nel settore agricolo non sono considerate prestazioni di natura occasionale quelle rese
da parenti e affini entro il terzo grado, quelle rese per motivi di solidarietà a titolo
gratuito o dietro rimborso spese.
Caratteristiche
Forma: la forma del contratto è libera. Il rapporto di lavoro occasionale,
anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore
a 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.
È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo:
i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale fissato
da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquistati in precedenza dai datori
di lavoro presso le rivendite autorizzate.
Il valore nominale dei buoni deve essere stabilito da un decreto del Ministro del lavoro à
lavorative affini.
Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli ai
centri autorizzati i quali, rispetto al valore nominale del buono:
- trattengono una percentuale (fissata dal suddetto decreto ministeriale) come rimborso
spese del servizio prestato;
- versano i contributi Inps (13%) e Inail (7%) dovuti;
- pagano il restante importo al lavoratore.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupazione o inoccupazione del lavoratore.
Chi è interessato a svolgere prestazioni di lavoro accessorio deve comunicare
la propria disponibilità ai soggetti accreditati o ai Servizi per l'impiego i quali
invieranno, a spese dell'interessato, una tessera magnetica personalizzata.
Compenso: l'impresa familiare può utilizzare prestazioni occasionali accessorie
entro un limite di 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale. Il limite è relativo
all'impresa e non al singolo lavoratore impiegato per il quale resta vigente il limite di 5.000 euro
annui con riferimento al medesimo committente.
Scheda informativa sintetica realizzata a cura
dell'Agenzia Provinciale di Informazione per i giovani -
Coordinamento provinciale Informagiovani, luglio - agosto 2005
[Fonte: sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.welfare.gov.it]