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Tipo di contratto: lavoro occasionale e accessorio

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.
Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità:

  • far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione;
  • favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro.

Destinatari:
 - disoccupati da oltre un anno;
 - casalinghe, studenti, pensionati;
 - disabili e soggetti in comunità di recupero;
 - lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Settori:
 - piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
 - insegnamento privato supplementare;
 - piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
 - realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
 - collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi;
 - impresa familiare: è possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell'ambito dell'impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. In tal caso si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato.
NB: nel settore agricolo non sono considerate prestazioni di natura occasionale quelle rese da parenti e affini entro il terzo grado, quelle rese per motivi di solidarietà a titolo gratuito o dietro rimborso spese.

Caratteristiche
Forma: la forma del contratto è libera. Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore a 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.
È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate.
Il valore nominale dei buoni deve essere stabilito da un decreto del Ministro del lavoro à lavorative affini.
Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli ai centri autorizzati i quali, rispetto al valore nominale del buono:
 - trattengono una percentuale (fissata dal suddetto decreto ministeriale) come rimborso spese del servizio prestato;
 - versano i contributi Inps (13%) e Inail (7%) dovuti;
 - pagano il restante importo al lavoratore.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore.
Chi è interessato a svolgere prestazioni di lavoro accessorio deve comunicare la propria disponibilità ai soggetti accreditati o ai Servizi per l'impiego i quali invieranno, a spese dell'interessato, una tessera magnetica personalizzata.
Compenso: l'impresa familiare può utilizzare prestazioni occasionali accessorie entro un limite di 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale. Il limite è relativo all'impresa e non al singolo lavoratore impiegato per il quale resta vigente il limite di 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.

Scheda informativa sintetica realizzata a cura
dell'Agenzia Provinciale di Informazione per i giovani -
Coordinamento provinciale Informagiovani
, luglio - agosto 2005
[Fonte: sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.welfare.gov.it]

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