Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto mediante il quale
un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni
di carattere discontinuo o intermittente (individuate dalla contrattazione collettiva nazionale
o territoriale) o per svolgere prestazioni in determinati periodi nell'arco della settimana,
del mese o dell'anno.
Questo contratto costituisce una novità per l'ordinamento italiano ed è previsto
in due forme: con o senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità,
a seconda che il lavoratore scelga di essere o meno vincolato alla chiamata.
Destinatari:
Qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,
per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie).
Settori:
Può essere stipulato da qualunque impresa; ma non dalla pubblica amministrazione.
Durata:
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
Caratteristiche
Forma: deve avere la forma scritta e deve contenere l'indicazione di una serie di elementi quali:
durata, ipotesi che ne consentono la stipulazione, luogo, modalità della disponibilità,
relativo preavviso, trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita,
ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento,
forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione,
eventuali misure di sicurezza specifiche.
Compenso: al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico
pari a quello spettante ai lavoratori di pari livello e mansione, seppur riproporzionato
in base all'attività realmente svolta. Per i periodi di inattività, e solo nel caso
in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un'indennità
mensile, divisibile per quote orarie. È stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei
limiti minimi fissati con decreto ministeriale e non spetta nel periodo di malattia oppure di altra
causa che renda impossibile la risposta alla chiamata.
Recesso dal contratto: il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può
comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità
riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, e il risarcimento del danno la cui misura è
predeterminata nei contratti collettivi o nel contratto di lavoro.
Disciplina previdenziale: i contributi relativi all'indennità di disponibilità
devono essere versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o dell'anno
l'indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
Scheda informativa sintetica realizzata a cura
dell'Agenzia Provinciale di Informazione per i giovani -
Coordinamento provinciale Informagiovani, luglio - agosto 2005
[Fonte: sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.welfare.gov.it]