Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune
categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento a un determinato contesto lavorativo.
Basilare è la redazione del piano di inserimento lavorativo che deve garantire l'acquisizione
di competenze professionali attraverso la formazione.
Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato.
Destinatari:
- persone di età compresa tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro;
- lavoratori che intendono riprendere un0attività e che non hanno lavorato per almeno 2 anni;
- donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%);
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Settori:
Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori,
esclusa la pubblica amministrazione.
Durata:
Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti
con grave handicap fisico, mentale o psichico).
Non vanno conteggiati i periodi relativi al servizio civile o militare e l'assenza per maternità.
Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di
inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei
limiti stabiliti (18 o 36 mesi).
Caratteristiche
Forma: il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa
el progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto
e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Compenso: al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le previsioni
relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento puņ essere "sotto inquadrato" ovvero essere
inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato
a parità di mansioni svolte.
Scheda informativa sintetica realizzata a cura
dell'Agenzia Provinciale di Informazione per i giovani -
Coordinamento provinciale Informagiovani, luglio - agosto 2005
[Fonte: sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.welfare.gov.it]