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Tipo di contratto: apprendistato

L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta, garantisce una formazione professionale.
È possibile attivare tre tipologie di contratto, con finalità diverse:

  1. apprendistato per il conseguimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di ottenere una qualifica professionale e favorisce l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani;
  2. apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
  3. apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore.

Destinatari:
 - apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni);
 - apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale.

Settori:
L'apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo.

Durata:
L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha una durata massima di 3 anni, mentre quello professionalizzante può durare da 2 a 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante.
La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita dalle Regioni, in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte.

Caratteristiche
Forma: deve avere forma scritta e indicare la prestazione alla quale è adibito l'apprendista, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro.
Compenso: il compenso dell'apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione.
Recesso del contratto: il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Disciplina previdenziale: per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955.

Scheda informativa sintetica realizzata a cura
dell'Agenzia Provinciale di Informazione per i giovani -
Coordinamento provinciale Informagiovani
, luglio - agosto 2005
[Fonte: sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.welfare.gov.it]

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