L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro,
oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta, garantisce una formazione
professionale.
È possibile attivare tre tipologie di contratto, con finalità diverse:
Destinatari:
- apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti che abbiano
compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni);
- apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni
in possesso di una qualifica professionale.
Settori:
L'apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo.
Durata:
L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha una durata massima di 3 anni,
mentre quello professionalizzante può durare da 2 a 6 anni, in base a quanto stabilito
dalla contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante.
La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione deve essere stabilita dalle Regioni, in accordo con le parti sociali e le istituzioni
formative coinvolte.
Caratteristiche
Forma: deve avere forma scritta e indicare la prestazione alla quale è adibito
l'apprendista, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto
di lavoro.
Compenso: il compenso dell'apprendista non può essere stabilito in base a tariffe
di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli
rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa
mansione o funzione.
Recesso del contratto: il datore di lavoro non può recedere dal contratto in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Disciplina previdenziale: per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina
previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955.
Scheda informativa sintetica realizzata a cura
dell'Agenzia Provinciale di Informazione per i giovani -
Coordinamento provinciale Informagiovani, luglio - agosto 2005
[Fonte: sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.welfare.gov.it]
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